Si torna a parlare di diritto di cittadinanza e di ius soli per chi nasce e cresce in Italia; della riforma, più volte disattesa, di una legge nata già vecchia nel 1992; di un tema diventato ostaggio di opportunismi politici, tanto da essere un punto fondante di campagne elettorali che poi si perdono quando diventano politiche di governo.
In un tempo in cui ritornano le polemiche legate al riconoscimento di un diritto di cittadinanza alle figlie e figli di immigrati residenti in Italia, Coalizione italiana per la libertà e i diritti civili, rete di organizzazioni della società civile che si occupano di diritti, pubblica un e-book gratuito su I profili di illegittimità costituzionale della legge sulla cittadinanza.
Un libro che mette in luce come questo diritto sia rimasto incatenato a un “discorso politico asfittico e afflitto da ideologie affini a società chiuse che si auto-rassicurano affidandosi al vincolo identitario di sangue” e ciò ha fatto sì non solo che non ci fosse una riscrittura e riforma della legge 91 del 1992, ma anche che rimanessero in piedi nel tempo illegittimità costituzionali che la caratterizzano.
Una comparazione con le altre realtà europee e con la differenza delle tempistiche nel riconoscimento del diritto di cittadinanza in altri paesi, mette in risalto come l’Italia sia segnata da una legge inadeguata ai tempi che viviamo.
Secondi per cittadinanza
Una legge che si scontra con la realtà che la abita, testimoniata dagli ultimi dati diffusi da Eurostat, lo scorso 15 marzo. Dati che raccontano che l’Italia nel 2019 è stata il secondo paese europeo per concessione di cittadinanze: tra le 706.400 persone che hanno acquisito la cittadinanza in un paese Ue, 132mila (il 19% del totale) abitano in Germania; 127mila (il 18%) in Italia e sono i nuovi cittadini e cittadine italiani. Numeri che raccontano di una popolazione straniera residente diventata nel tempo stanziale.
La legge 91 del 1992 infatti, prevede che la cittadinanza in Italia si acquisisca o per nascita da genitore/discendente italiano (iure sanguinis) o per naturalizzazione, processo che avviene tramite matrimonio o dopo dieci anni di ininterrotta residenza. A oggi, lo ius soli (la cittadinanza per nascita su territorio italiano) è ristretta a poche eccezioni: gli apolidi, i figli di ignoti, chi nasce in Italia da genitore il cui stato non prevede il riconoscimento della cittadinanza fuori dal paese.
Questo vuol dire che chi arriva a chiedere il riconoscimento del diritto di cittadinanza abita in Italia da almeno dieci anni. Almeno, perché i dieci anni devono essere consecutivi, senza interruzione. Un’assurdità, secondo Paolo Morozzo della Rocca, professore universitario di diritto privato all’Università di Urbino e autore di uno dei saggi del libro.
Perché se la continuità residenziale ha come scopo, secondo l’intento del legislatore, assicurarsi un livello di integrazione sociale del richiedente cittadinanza, è anche vero che la rigidità della interpretazione della norma fa sì che la domanda sia rigettata nel caso di mancanza di un periodo, anche breve, della certificata residenza. Un periodo, dovuto a cause di forza maggiore o, banalmente, a un cambio di residenza tra un comune e l’altro registrato a distanza di giorni, fa sì che la conta dei dieci anni richiesti dalla normativa debba ripartire.
Così come appare illegittimo che la stessa naturalizzazione, che riguarda per legge anche i figli minori dello straniero richiedente, tenga fuori dal riconoscimento di cittadinanza quei figli che erano minori al momento della domanda, ma sono diventati maggiorenni prima della concessione, a causa del lungo procedimento amministrativo che accompagna le richieste. Creando così nella stessa famiglia, figli cittadini e figli stranieri che dovranno presentare una domanda autonoma e iniziare a loro volta l’iter.
Un obiettivo. Tre tempistiche
Senza contare che oggi in Italia anche le tempistiche di evasione delle pratiche di richiesta di cittadinanza sono diverse. Non vi è un unico termine per tutte e tutti i richiedenti, in Italia coesistono ben tre tempi differenti. La differenza la segna la legge 113 del 2018, meglio nota come primo decreto Salvini.
Sino al 5 ottobre del 2018, la norma prevedeva come termine di evasione della pratica di richiesta di cittadinanza 24 mesi. Due anni che poi, per lentezze burocratiche, non venivano comunque mai rispettati, ma che sono diventati quattro, cioè esattamente il doppio, con l’approvazione del decreto che ha inglobato anche tutte le pratiche non ancora chiuse a quella data. Richieste che si sono viste così raddoppiare la tempistica dell’ottenimento della cittadinanza.
Con il recente decreto legge 130 del 2020, il termine dei 48 mesi si è formalmente ridotto a 24, come prima del decreto, con la possibilità però di una proroga fino a un massimo di 36 mesi. Tre anni quindi.
Ma se è ritenuto legittimo che i termini per avvalersi di un diritto siano inflessibili – per cui lo straniero nato in Italia che diventa maggiorenne ha un anno di tempo dalla maggiore età per richiedere la cittadinanza –, non vi è la medesima rigidità sulla tempistica prevista per legge sul diritto ad avere risposta. Nonostante vi sia un dato: i 24 mesi più 12, previsti dall’attuale legge italiana come tempistica di evasione per le pratiche, sono in assoluto la peggiore tempistica d’Europa.
In Germania infatti l’iter stabilito va dai 6 ai 9 mesi; in Francia, Paesi Bassi e Romania sono previsti 12 mesi; in Portogallo si va dai 6 ai 24. Siamo dunque ben oltre quel “termine ragionevole” che viene affermato dalla Convenzione europea sulla cittadinanza.
Un termine che comunque non viene mai rispettato e che aveva portato nel 2014 quarantasei cittadini stranieri a una class action contro le lungaggini dello stato italiano. Class action che aveva portato a una sentenza del tribunale amministrativo del Lazio che riconosceva la violazione dei termini di conclusione del procedimento per il riconoscimento della cittadinanza e intimazione al ministero dell’Interno di porre rimedio a questa prassi.
Lo ius soli
E lo ius soli di cui si torna a parlare? In nessun paese europeo esiste il riconoscimento dello ius soli puro alla nascita. Alcuni stati prevedono lo ius soli temperato, cioè condizionato a dei requisiti. Lo ius soli francese ad esempio, che risale a una legge del 1998, prevede che chi nasce in Francia da genitori francesi acquisisca la cittadinanza a 18 anni. L’acquisizione può essere anticipata a 16 anni su richiesta dell’interessato alle autorità o reclamata a 13 anni dai genitori, se il minore, consenziente, ha almeno cinque anni di residenza.
In Germania, lo ius soli per figli di stranieri nati nello stato è normato dal 2000 e prevede che almeno uno dei genitori risieda abitualmente e legalmente da almeno otto anni e abbia un permesso di soggiorno a tempo indeterminato. In questo caso, il bambino terrà entrambe le cittadinanze, entro cinque anni dal compimento della maggiore età dovrà però scegliere quale delle due cittadinanze mantenere.
In Italia, a oggi, sono tre le proposte di legge presentate alla Camera e parcheggiate in commissione affari costituzionali, tutte fanno riferimento non allo ius soli ma al cosiddetto ius culturae, che i ragazzi e le ragazze di Italiani senza cittadinanza hanno ribattezzato ius scholae, perché legato per l’appunto alla frequenza di un percorso scolastico.
Non si è arrivati ancora a un testo unico, nonostante ormai sia evidente la necessità di una nuova legge sul diritto di cittadinanza per chi nasce e cresce in Italia, visto quanto è cambiata, dal 1992 a oggi, la realtà migratoria nel nostro paese e vista la presenza di oltre un milione di minori, figli e figlie di genitori stranieri.
Quasi trent’anni per un fenomeno sociale e culturale in continua evoluzione come quello delle nuove cittadinanze sono tanti, occorrerebbe, come scrive Patrizio Gonnella, nella prefazione del libro, “che le forze politiche si riapproprino senza paura di un ruolo pedagogico nei confronti dei propri corpi sociali di riferimento spiegando loro perché́ è giusto, oltre che utile, una riforma che allarghi la cittadinanza a quelli che sono italiani di fatto, ma non ancora di diritto”.